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Il Conto Termico 3.0 è il meccanismo nazionale di incentivazione che sostiene interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili su edifici esistenti, pubblici e privati.
Il meccanismo è finalizzato a:
- ridurre i consumi energetici degli edifici
- favorire la decarbonizzazione del settore termico
- accelerare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici nazionali ed europei
Il Conto Termico 3.0 è disciplinato da:
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che aggiorna e sostituisce il precedente meccanismo di cui al D.M. 16 febbraio 2016, definendo:
- finalità del meccanismo
- soggetti beneficiari
- tipologie di intervento incentivabili
- percentuali e massimali di incentivo
- modalità generali di accesso
- le Regole Applicative adottate dal GSE il 19 dicembre 2025, che costituiscono l'atto di attuazione tecnica e procedurale del Decreto.
Il Decreto ha valore di fonte normativa primaria, mentre le Regole Applicative ne disciplinano l'attuazione operativa.
La gestione del meccanismo è affidata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in attuazione di quanto previsto dal Decreto ministeriale, con funzioni di:
- istruttoria delle richieste
- erogazione degli incentivi
- controllo e verifica degli interventi
Possono accedere agli incentivi:
- le Pubbliche Amministrazioni
- i soggetti privati, incluse persone fisiche e imprese
- gli Enti del Terzo Settore non economici, secondo quanto previsto dal Decreto
Gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti, regolarmente accatastati e dotati di impianto termico, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Decreto e dettagliati nelle Regole Applicative.
Il Conto Termico 3.0 incentiva:
- interventi di efficientamento energetico
- sostituzione di impianti termici inefficienti
- interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili
L'elenco puntuale degli interventi, i requisiti tecnici e i criteri di ammissibilità sono definiti nelle Regole Applicative del GSE.
L'incentivo è riconosciuto in conto capitale, come previsto dal Decreto, ed è erogato dal GSE:
- in un'unica soluzione per importi inferiori alle soglie previste
- in rate annuali per importi superiori
Le modalità di erogazione sono disciplinate dalle Regole Applicative.
Il Decreto stabilisce un plafond annuale di spesa, distinto per categorie di beneficiari.
Una quota delle risorse è riservata alla procedura di prenotazione, in particolare per la Pubblica Amministrazione, al fine di garantire certezza finanziaria.
La procedura di prenotazione, prevista dal Decreto e regolata dalle Regole Applicative, consente di:
- presentare la richiesta di incentivo prima dell'avvio dei lavori
- bloccare le risorse finanziarie
- programmare correttamente l'intervento
È uno strumento centrale per le Pubbliche Amministrazioni.
Le modalità di accesso previste dal Decreto sono:
- accesso diretto, con richiesta presentata a interventi conclusi
- prenotazione, con richiesta presentata prima dell'avvio dei lavori
Le tempistiche e le fasi procedurali sono disciplinate dalle Regole Applicative.
Sì.
Il Decreto prevede, in casi specifici (ad esempio scuole, strutture sanitarie pubbliche e piccoli Comuni), una copertura fino al 100% delle spese ammissibili, entro i massimali stabiliti.
Le Regole Operative del 19 dicembre, pubblicate dal GSE sul Portaltermico, disciplinano in modo vincolante:
- le modalità di presentazione delle richieste di incentivo
- la documentazione tecnica e amministrativa obbligatoria
- le tempistiche procedurali e i termini perentori
- le modalità di erogazione degli incentivi
- i controlli, le verifiche e le cause di decadenza
Le Regole Operative costituiscono il riferimento operativo obbligatorio per tutti i soggetti beneficiari.
Sì, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento, come previsto dal Decreto.
È possibile cumulare il Conto Termico con altri strumenti pubblici (PNRR, fondi regionali, programmi europei), purché non venga finanziata la stessa quota di spesa.
Perché il mancato rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nelle Regole Operative comporta:
- decadenza dell'incentivo
- revoca delle somme eventualmente erogate
Le Regole Operative hanno valore vincolante ai fini dell'istruttoria e dei controlli del GSE
Possono accedere al Conto Termico 3.0, in qualità di soggetti privati:
- persone fisiche;
- imprese di qualsiasi dimensione (micro, PMI e grandi imprese), incluse quelle del settore terziario;
- condomìni, tramite l'amministratore o un soggetto formalmente delegato;
- membri di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e gruppi di autoconsumo collettivo, nel rispetto delle regole di cumulabilità.
Gli interventi devono riguardare edifici esistenti e rispettare i requisiti tecnici e procedurali previsti dal Decreto e dalle Regole Applicative
Sì.
Il Conto Termico 3.0 è accessibile a tutte le imprese private, indipendentemente:
- dalla forma giuridica;
- dalla dimensione (micro, piccole, medie e grandi imprese);
- dal settore economico di appartenenza.
Rientrano quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- imprese industriali;
- imprese artigiane;
- imprese del settore terziario, incluse le imprese dei servizi;
- imprese del settore turistico e ricettivo (alberghi, strutture extralberghiere, villaggi turistici, ecc.);
- imprese agricole e forestali.
Gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti e strumentali all'attività d'impresa e devono rispettare tutti i requisiti tecnici;, ambientali e procedurali; previsti dal dal Decreto e dalle Regole Applicative
Sì.
I condomìni accedono al Conto Termico 3.0 come soggetti privati, non come Pubbliche Amministrazioni.
Il Soggetto Responsabile può essere:
- l'amministratore di condominio;
- oppure un soggetto delegato (ad esempio una ESCO), mediante delega formale.
No.
La prenotazione degli incentivi è riservata esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti del Terzo Settore non economici.
Privati, imprese e condomìni possono accedere solo tramite accesso diretto, presentando la domanda a lavori conclusi.
l Conto Termico 3.0 incentiva, tra gli altri:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, quali:
- pompe di calore;
- caldaie a biomassa;
- impianti solari termici;
- interventi integrati, se ammessi dalle Regole Applicative e abbinati alle tecnologie trainanti previste.
Per privati, imprese e condomìni:
- l'incentivo in conto capitale può coprire fino al 65% delle spese ammissibili, entro i massimali stabiliti per ciascuna tipologia di intervento.
Le percentuali fino al 100% sono riservate esclusivamente a specifiche categorie di Pubbliche Amministrazioni e non si applicano ai soggetti privati.
Sì.
Il Conto Termico 3.0 riconosce un contributo a fondo perduto (in conto capitale) per interventi di efficientamento energetico e produzione di energia termica da fonti rinnovabili realizzati su edifici esistenti.
Per i soggetti privati il contributo massimo è pari al 65% delle spese ammissibili.
No.
Il contributo fino al 100% è previsto solo per alcune Pubbliche Amministrazioni in casi specifici (ad esempio scuole, strutture sanitarie pubbliche, piccoli Comuni).
Privati, imprese e condomìni non possono accedere al contributo al 100%.
No, non direttamente.
Il Conto Termico 3.0 non incentiva autonomamente:
- impianti fotovoltaici;
- sistemi di accumulo elettrico.
Tali tecnologie possono essere presenti solo come interventi integrati, se abbinate a una tecnologia termica trainante (ad esempio pompe di calore), ma non generano un incentivo dedicato.
L'incentivo è erogato dal GSE:
- in un'unica soluzione, se l'importo complessivo è pari o inferiore a 15.000 euro;
- in più rate annuali, se l'importo supera tale soglia, secondo le modalità previste dalle Regole Applicative.
Sì.
La DSAN (Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà) è un atto istruttorio essenziale per privati, imprese e condomìni.
Serve a dichiarare:
- il possesso dei requisiti soggettivi;
- la titolarità o disponibilità dell'immobile;
- il rispetto delle condizioni procedurali previste.
In molti casi deve essere integrata con documentazione probatoria (fatture, APE, dichiarazioni di conformità, ecc.).
Per privati, imprese e condomìni:
- pagamenti tramite bonifici tracciabili;
- fatture intestate al Soggetto Responsabile.
I mandati di pagamento sono ammessi solo per le Pubbliche Amministrazioni.
Sì.
Privati, imprese e condomìni possono affidare gli interventi a ESCO certificate UNI CEI 11352, anche tramite contratti EPC.
La ESCO può assumere il ruolo di Soggetto Responsabile, nel rispetto delle Regole Applicative.
Sì, se ricorrono le condizioni.
Per interventi:
- ammissibili ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016;
- conclusi entro il 25 dicembre 2025;
la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, pena la decadenza.
Per privati, imprese e condomìni:
- la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell'intervento;
- esclusivamente tramite il Portaltermico 3.0 del GSE.
Il mancato rispetto del termine comporta la perdita dell'incentivo.
In via generale sono richiesti:
- DSAN firmata digitalmente;
- fatture;
- ricevute dei bonifici;
- relazione tecnica;
- schede tecniche e certificazioni delle apparecchiature;
- dichiarazioni di conformità;
- APE, se previsto;
- eventuali deleghe (ESCO, amministratore di condominio).
Le Regole Applicative specificano la documentazione obbligatoria per ciascun intervento.
Sì.
Il Soggetto Responsabile deve conservare tutta la documentazione per il periodo previsto dalle Regole Applicative, per consentire controlli documentali e verifiche in loco.
La mancata disponibilità dei documenti può comportare la revoca dell'incentivo e il recupero delle somme erogate.
Per la Pubblica Amministrazione, il Soggetto Responsabile è l'ente pubblico proprietario o titolare della disponibilità dell'immobile oggetto di intervento.
L'ente può operare:
- direttamente, oppure
- tramite un soggetto delegato (ad esempio una ESCO), restando comunque titolare del rapporto con il GSE e responsabile delle dichiarazioni rese, nel rispetto delle Regole Applicative.
Il Conto Termico 3.0 destina 400 milioni di euro annui alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti del Terzo Settore non economici.
Di tale importo:
- 200 milioni di euro sono riservati alla procedura di prenotazione, finalizzata a garantire la copertura finanziaria degli interventi prima dell'avvio dei lavori.
Possono accedere agli incentivi tutte le amministrazioni rientranti nella definizione di Pubblica Amministrazione ai sensi del Decreto, tra cui:
- Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
- Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane e Unioni di Comuni
- Istituzioni scolastiche pubbliche
- Enti e aziende del Servizio Sanitario Nazionale
- Università ed enti di ricerca pubblici
- Enti pubblici non economici
- Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)
- Altri enti pubblici espressamente ricompresi dal Decreto
Il Conto Termico 3.0 incentiva interventi realizzati su edifici pubblici esistenti, tra cui:
- interventi di efficientamento energetico dell'involucro e degli impianti
- sostituzione di impianti termici con soluzioni più efficienti
- interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, tra cui:
- pompe di calore
- caldaie a biomassa
- solare termico
- teleriscaldamento efficiente
I requisiti tecnici, le modalità di calcolo dell'incentivo e la documentazione richiesta sono definiti nelle Regole Applicative.
Per la Pubblica Amministrazione il Conto Termico 3.0 prevede:
- fino al 65% delle spese ammissibili nella generalità dei casi
- fino al 100% delle spese ammissibili per:
- scuole pubbliche
- strutture sanitarie pubbliche (ospedali, RSA, ecc.)
- edifici pubblici di Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
L'incentivo è riconosciuto in conto capitale ed erogato dal GSE entro i massimali previsti per ciascun intervento.
La Pubblica Amministrazione può accedere agli incentivi tramite:
- Accesso diretto: presentazione della domanda a lavori conclusi
- Prenotazione: presentazione della domanda prima dell'avvio dei lavori, con contestuale blocco delle risorse
La procedura di prenotazione si articola in fasi successive:
- presentazione della richiesta di prenotazione
- accettazione da parte del GSE
- avvio dei lavori entro i termini perentori
- richiesta dell'acconto
- conclusione dei lavori
- richiesta di saldo entro i termini previsti
Il mancato rispetto delle fasi o delle scadenze comporta la decadenza automatica dell'incentivo.
Le Regole Applicative prevedono termini perentori differenziati per l'avvio dei lavori, in funzione delle condizioni della prenotazione (ad esempio presenza di diagnosi energetica e atto amministrativo).
Il rispetto di tali termini è essenziale per il mantenimento del diritto all'incentivo.
L'acconto è determinato in base alla durata dell'incentivo:
- 50% dell'incentivo complessivo per interventi con durata di 2 anni
- 2/5 dell'incentivo complessivo per interventi con durata di 5 anni
Non è prevista una suddivisione in SAL intermedi.
L'incentivo è erogato dal GSE:
- in un'unica soluzione se l'importo complessivo è ≤ 15.000 euro
- in rate annuali se l'importo supera tale soglia
Nel caso di prenotazione, l'erogazione avviene tramite acconto e saldo, previa verifica positiva dell'istruttoria.
Per la Pubblica Amministrazione sono ammesse le modalità di pagamento coerenti con la contabilità pubblica, tra cui:
- mandati di pagamento
- altra documentazione contabile e amministrativa prevista dalle Regole Applicative
Sì.
La DSAN (Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà) è un atto istruttorio essenziale e viene richiesta per attestare:
- i requisiti soggettivi dell'ente
- la titolarità o disponibilità dell'immobile
- il rispetto delle condizioni procedurali
In molti casi deve essere accompagnata da documentazione amministrativa e tecnica.
Sì.
La PA può delegare la gestione della pratica a soggetti esterni (ad esempio ESCO o professionisti), fermo restando che:
- il Soggetto Responsabile resta l'ente pubblico
- la responsabilità delle dichiarazioni e degli adempimenti rimane in capo alla PA
Sì, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento.
Il Conto Termico può essere cumulato con:
- fondi PNRR
- fondi regionali (POR)
- programmi europei
purché non venga finanziata la stessa quota di spesa.
Sì.
La PA può realizzare gli interventi:
- tramite ESCO certificate, anche con contratti EPC
- tramite partenariato pubblico-privato (PPP)
In ogni caso, l'incentivo resta riferito all'ente pubblico, secondo quanto previsto dalle Regole Applicative.
Sì.
Per interventi ammissibili ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e conclusi entro il 25 dicembre 2025, la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, pena la decadenza.
Il GSE può effettuare:
- controlli documentali
- verifiche in loco
- controlli successivi all'erogazione
In caso di irregolarità o dichiarazioni non veritiere, l'incentivo può essere revocato con recupero delle somme.
Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste dal Decreto e dalle Regole Applicative comporta:
- decadenza automatica dell'incentivo
- eventuale revoca delle somme già erogate
Sì.
Il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare tutta la documentazione per consentire i controlli del GSE.
La mancata disponibilità dei documenti può comportare la revoca dell'incentivo e il recupero delle somme percepite.
Sì.
Il Conto Termico 3.0 consente l'accesso agli incentivi anche alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e ai gruppi di autoconsumo collettivo, in qualità di soggetti privati, purché formalmente costituiti secondo la normativa vigente.
Per accedere al Conto Termico 3.0, una CER deve:
- essere regolarmente costituita e riconosciuta;
- avere la titolarità o la disponibilità dell'edificio o dell'impianto oggetto di intervento;
- nominare un Soggetto Responsabile;
- rispettare tutti i requisiti tecnici, ambientali e procedurali previsti dal Decreto e dalle Regole Applicative.
Le CER possono accedere agli incentivi per gli stessi interventi ammessi per i soggetti privati, tra cui:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- produzione di energia termica da fonti rinnovabili, come:
- pompe di calore;
- caldaie a biomassa;
- impianti solari termici;
- interventi integrati, se conformi alle Regole Applicative e abbinati a tecnologie trainanti.
Sì, a condizione che la CER abbia la titolarità o la disponibilità giuridica degli edifici o degli impianti su cui vengono realizzati gli interventi e che tali condizioni siano correttamente documentate in fase istruttoria.
Grazie agli incentivi fino al 65% delle spese ammissibili, le CER possono:
- migliorare l'efficienza energetica degli edifici condivisi;
- ridurre i consumi e i costi energetici per i membri;
- favorire l'utilizzo collettivo di energia termica da fonti rinnovabili.
No.
La prenotazione degli incentivi è riservata esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti del Terzo Settore non economici.
Le CER possono accedere al Conto Termico 3.0 solo in modalità di accesso diretto, presentando la domanda a lavori conclusi.
La domanda deve essere:
- presentata a intervento concluso;
- trasmessa esclusivamente tramite il Portaltermico 3.0 del GSE;
- completa di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e delle dichiarazioni richieste.
In via generale, la CER deve presentare:
- DSAN (Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà);
- documentazione che attesti la titolarità o disponibilità dell'immobile;
- fatture e pagamenti tracciabili;
- relazione tecnica dell'intervento;
- schede tecniche e certificazioni degli impianti;
- eventuali deleghe o contratti (ad esempio con ESCO).
Le Regole Applicative specificano i documenti obbligatori per ciascun intervento.
Sì, se ne ricorrono le condizioni.
Le Regole Applicative non escludono le CER dall'accesso alle eventuali maggiorazioni previste, purché siano rispettati i requisiti tecnici e documentali richiesti caso per caso.
Sì, gli incentivi del Conto Termico 3.0 sono cumulabili con le tariffe premio previste per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), a determinate condizioni.
Il Conto Termico 3.0 incentiva interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili (come pompe di calore, solare termico, biomassa), mentre le tariffe premio CER riguardano la condivisione di energia elettrica rinnovabile.
Poiché si tratta di incentivi su ambiti diversi (termico ed elettrico), la cumulabilità è ammessa purché non si finanzi due volte la stessa spesa.
La cumulabilità tra Conto Termico 3.0 e tariffe premio delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) è ammessa, a condizione che non venga finanziata due volte la stessa spesa.
In particolare, la cumulabilità è consentita se:
- gli incentivi coprono costi diversi;
- il Conto Termico non incentiva direttamente il fotovoltaico;
- eventuali impianti fotovoltaici sono presenti solo come interventi integrati e non come spesa incentivata dal Conto Termico;
- è rispettato il divieto di doppio finanziamento pubblico sul medesimo intervento.
Ad esempio:
- Cumulabilità ammessa: pompa di calore incentivata con Conto Termico 3.0 e impianto fotovoltaico condiviso incentivato con tariffa premio CER.
- Cumulabilità non ammessa: lo stesso impianto o la stessa spesa incentivata sia dal Conto Termico sia dalla tariffa CER.
Il Soggetto Responsabile è il soggetto che:
- presenta la domanda al GSE;
- sottoscrive la DSAN;
- risponde della correttezza della documentazione e del rispetto delle procedure.
Può essere un rappresentante della CER o un soggetto delegato (ad esempio una ESCO).
Il GSE verifica:
- la legittimazione della CER;
- la completezza e correttezza della documentazione;
- l'ammissibilità dell'intervento;
- la congruità dei costi rendicontati.
In caso di irregolarità, la domanda può essere respinta o l'incentivo revocato.
Sì.
Le CER possono affidare la realizzazione e/o la gestione dell'intervento a ESCO certificate UNI CEI 11352, anche tramite contratti EPC.
La ESCO può assumere il ruolo di Soggetto Responsabile, nel rispetto delle Regole Applicative.